Art. 106
AccordoTitolo XI

Art. 106

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In vigore dal 29 mar 1996
Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso può essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza.
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