Accordo›Titolo XI
Art. 102
102 / 126In vigore dal 29 mar 1996
Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-102