Art. 100
AccordoTitolo XI

Art. 100

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In vigore dal 29 mar 1996
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Russia nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese; - le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Russia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini russi o tra società o imprese russe. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-100