Art. 10
AccordoTitolo III

Art. 10

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In vigore dal 29 mar 1996
1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento generale della nazione più favorita di cui all', paragrafo 1 del GATT. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero; b) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona. Il significato dei termini "unione doganale" e "zona di libero scambio" è quello indicato al paragrafo 8 dell'articolo XXIV del GATT o definito secondo la procedura di cui al paragrafo 10 del medesimo articolo del GATT; c) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo.
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