Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l'Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l'Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. 130 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE che istituisce un partenariato tra le Comunità e Art. 28 ARTICOLO 28 1. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli S Art. 29 ARTICOLO 29 Le disposizioni dell'articolo 28 del presente accordo e le seguenti disposizio Art. 30 ARTICOLO 30 Ai fini del presente accordo: a) per "stabilimento" s'intende il diritto per l Art. 31 ARTICOLO 31 Fatto salvo l'articolo 100, le disposizioni del presente Titolo non pregiudica Art. 32 ARTICOLO 32 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società Art. 33 ARTICOLO 33 Le Parti riconoscono che è importante concedersi reciprocamente il trattamento Art. 34 ARTICOLO 34 1. Le Parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali Art. 35 ARTICOLO 35 1. L'articolo 28 non si applica al trasporto aereo, sulle acque interne e mari Art. 36 ARTICOLO 36 Per i settori elencati nell'allegato 5 del presente accordo, le Parti si conce Art. 37 ARTICOLO 37 Fatto salvo l'articolo 48 del presente accordo, le Parti autorizzano, per i se Art. 38 ARTICOLO 38 1. Per i settori elencati nell'allegato 5, ciascuna Parte può regolamentare le Art. 39 ARTICOLO 39 1. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, le Parti si impegnano ad applic Art. 40 ARTICOLO 40 Al fine di creare condizioni favorevoli al trasporto ferroviario tra le Parti, Art. 41 ARTICOLO 41 La cooperazione deve garantire condizioni eque, equilibrate e compet- itive pe Art. 42 ARTICOLO 42 Le Parti si presentano la massima assistenza per quanto riguarda le misure vol Art. 43 ARTICOLO 43 Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione d Art. 44 ARTICOLO 44 Ai fini dei capitoli II e III e del Titolo IV, non si tiene conto del trattame Art. 45 ARTICOLO 45 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III e del Titolo V anche le s Art. 46 ARTICOLO 46 1. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo è soggetta alle limit Art. 47 ARTICOLO 47 Il Consiglio di cooperazione può fare raccomandazioni per l'ulteriore liberali Art. 48 ARTICOLO 48 Ai fini del presente titolo, nessuno dei suoi elementi vieta alle Parti di app Art. 49 ARTICOLO 49 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente tit Art. 50 ARTICOLO 50 Fatti salvi gli articoli 32 e 37, nessuna disposizione dei capitoli II, III e Art. 51 ARTICOLO 51 1. A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei c titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 2 ARTICOLO 2 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo definiti, in parti Art. 3 ARTICOLO 3 Le Parti si impegnano, quando le circostanze lo consentiranno, ad esaminare la Art. 4 ARTICOLO 4 Le Parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifich Art. 5 ARTICOLO 5 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso dalla Russia a norma del titolo II DIALOGO POLITICO
Art. 6 ARTICOLO 6 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensifiche Art. 7 ARTICOLO 7 1. In linea di massima, si terranno riunioni semestrali tra il Presidente del C Art. 8 ARTICOLO 8 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, Art. 9 ARTICOLO 9 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito della Commi titolo III SCAMBI DI MERCI
Art. 10 ARTICOLO 10 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento generale della nazione Art. 11 ARTICOLO 11 1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Art. 12 ARTICOLO 12 1. Le Parti convengono che la libertà di transito è fondamentale per conseguir Art. 13 ARTICOLO 13 I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti: 1) Art. 14 ARTICOLO 14 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazional Art. 15 ARTICOLO 15 1. Le merci originarie della Russia vengono importate nella Comunità in esenzi Art. 16 ARTICOLO 16 Finché la Russia aderisce al GATT/OCM, le Parti si consulteranno in sede di Co Art. 17 ARTICOLO 17 1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantit Art. 18 ARTICOLO 18 Il presente Titolo, e in particolare l'articolo 17, non pregiudicano nè compro Art. 19 ARTICOLO 19 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'impor Art. 20 ARTICOLO 20 Il presente Titolo lascia impregiudicate le disposizioni dell'accordo tra la C Art. 21 ARTICOLO 21 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità Art. 22 Commercio di materiali nucleari titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI
Art. 23 ARTICOLO 23 1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno St Art. 24 Coordinamento della previdenza sociale Art. 25 ARTICOLO 25 Le misure prese in conformità dell'articolo 24 non pregiudicano i diritti e gl Art. 26 ARTICOLO 26 Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavo Art. 27 ARTICOLO 27 Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli titolo V PAGAMENTI E CAPITALE
Art. 52 ARTICOLO 52 1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibi titolo VI CONCORRENZA, TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE,
INDUSTRIALE E COMMERCIALE E COOPERAZIONE LEGISLATIVA
Art. 53 Concorrenza Art. 54 Protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale Art. 55 Cooperazione legislativa titolo VII COOPERAZIONE ECONOMICA
Art. 56 ARTICOLO 56 1. La Comunità e la Russia promuovono una vasta cooperazione economica per con Art. 57 Cooperazione industriale Art. 58 Promozione e tutela degli investimenti Art. 59 Commesse pubbliche Art. 60 Norme e valutazione della conformità; tutela dei consumatori Art. 61 Prodotti minerari e materie prime Art. 62 Scienza e tecnologia Art. 63 Istruzione e formazione Art. 64 Agricoltura e settore agroindustriale Art. 65 Energia Art. 66 Settore nucleare Art. 67 Ricerca spaziale Art. 68 Edilizia Art. 69 Ambiente Art. 70 Trasporti Art. 71 Servizi postali e telecomunicazioni Art. 72 Servizi finanziari Art. 73 Sviluppo regionale Art. 74 Cooperazione sociale Art. 75 Turismo Art. 76 Piccole e medie imprese Art. 77 Infrastrutture di comunicazione, computerizzazione e informazione Art. 78 Dogane Art. 79 Cooperazione statistica Art. 80 Economia Art. 81 Riciclaggio del denaro Art. 82 Droga Art. 83 Cooperazione nel settore dei movimenti di capitali e dei pagamenti in Russia titolo VIII COOPERAZIONE NELLA PREVENZIONE DELLE ATTIVITA' ILLEGALI
Art. 84 ARTICOLO 84 Le Parti collaborano al fine di prevenire le attività illegali quali: - l'immi titolo IX COOPERAZIONE CULTURALE
Art. 85 ARTICOLO 85 1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale onde consolida titolo X COOPERAZIONE FINANZIARIA
Art. 86 ARTICOLO 86 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, in particolare i Titoli VI Art. 87 ARTICOLO 87 Detta assistenza finanziaria è prevista nel quadro del pertinente regolamento Art. 88 ARTICOLO 88 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stab Art. 89 ARTICOLO 89 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adop titolo XI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 90 ARTICOLO 90 È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazion Art. 91 ARTICOLO 91 1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione Art. 92 ARTICOLO 92 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito Art. 93 ARTICOLO 93 Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi Art. 94 ARTICOLO 94 Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo Art. 95 ARTICOLO 95 È istituito un Comitato parlamentare di cooperazione. Il Comitato stabilisce l Art. 96 ARTICOLO 96 1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri del Parlament Art. 97 ARTICOLO 97 Il Comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni ut Art. 98 ARTICOLO 98 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garanti Art. 99 ARTICOLO 99 Nessun elemento del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere l Art. 100 ARTICOLO 100 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi dispo Art. 101 ARTICOLO 101 1. Ciascuna delle Parti può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi Art. 102 ARTICOLO 102 Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropr Art. 103 ARTICOLO 103 Il trattamento riservato alla Russia non può comunque essere più favorevole d Art. 104 ARTICOLO 104 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intende la Comunità, gli Stati me Art. 105 ARTICOLO 105 Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano n Art. 106 ARTICOLO 106 Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso pu Art. 107 ARTICOLO 107 Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adem Art. 108 ARTICOLO 108 Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e i protocolli 1 e 2 sono parte i Art. 109 ARTICOLO 109 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degl Art. 110 ARTICOLO 110 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano Art. 111 ARTICOLO 111 Il presente accordo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, fra Art. 112 ARTICOLO 112 Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive pro Protocollo n. 2
titolo XI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 Definizioni Art. 2 Campi di applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 6 Adempimento delle domande Art. 7 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 8 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza Art. 9 Obbligo di osservare la riservatezza Art. 10 Uso delle informazioni Art. 11 Esperti e testimoni Art. 12 Spese di assistenza Art. 13 Esecuzione Art. 14 Complementarità Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360