Art. 7
LEGGE 7 marzo 1996, n. 108
In vigore dal 24 mar 1996
1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "640-bis," è inserita la seguente: "644,".
Nota all':
- Il testo vigente dell'art. 32-quater del codice penale, così come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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