Art. 9
Convenzione

Art. 9

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In vigore dal 24 mar 1996
1. Salvo nei casi in cui, ai sensi della presente convenzione, è richiesta l'unanimità, le decisioni del Consiglio superiore sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono, fatte salve le disposizioni seguenti: a) l'adozione di una decisione che incida sugli interessi specifici di uno Stato membro, tra cui l'ampliamento significativo degli impianti o la chiusura di una scuola avente sede nel territorio di quest'ultimo, postula il voto favorevole del rappresentante di questo stesso Stato membro; b) la chiusura di una scuola postula il voto favorevole del membro della Commissione; c) il rappresentante di un'organizzazione di diritto pubblico che, in virtù di un accordo basato sull', abbia ottenuto un seggio ed un voto presso il Consiglio superiore, partecipa alle votazioni che riguardano tutte le questioni relative alla Scuola oggetto dell'accordo; d) Il diritto di voto del rappresentante del Comitato del personale di cui all', paragrafo 1, lettera c) e del rappresentante dei genitori degli allievi di cui all', paragrafo 1, lettera d), è limitato a questioni pedagogiche sollevate ai sensi dell' ad esclusione delle decisioni relative alle modifiche dell'accordo sulla licenza liceale europea, nonché delle decisioni aventi un'incidenza finanziaria e di bilancio. 2. Nei casi in cui l'unanimità è richiesta dalla presente convenzione, l'adozione delle decisioni del Consiglio superiore non è preclusa dalle astensioni dei membri presenti o rappresentati. 3. In ogni votazione, ogni membro presente o rappresentato dispone di un voto; ciò lascia impregiudicata la disposizione particolare di cui all', paragrafo 1, lettera a).
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