Art. 5
ConvenzioneTitolo PRIMO

Art. 5

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In vigore dal 24 mar 1996
1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonché i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore come previsto all', previo accordo degli organi nazionali competenti. 2. Il ciclo completo di studi secondari è sanzionato dal rilascio della licenza liceale europea, che è oggetto dell'accordo dell'11 aprile 1984 che modifica l'allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, in seguito denominato "accordo sulla licenza liceale europea". Il Consiglio superiore, con votazione all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri, adotta le eventuali necessarie modifiche dell'accordo precitato. I titolari della licenza liceale europea conseguita presso la Scuola: a) godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le pre- rogative che si riconnettono al possesso del diploma o certificato che in questo stesso paese sono rilasciati al termine degli studi secondari; b) possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi università esistente nel territorio di qualsiasi Stato membro, a parità di diritti con gli studenti nazionali, in possesso di titoli di stu- dio equivalenti. Agli effetti dell'applicazione della presente convenzione per "Università" si intendono: a) le università, b) gli istituti ai quali lo Stato membro nel cui territorio sono situati riconosce carattere analogo a quello delle università.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151#art-c-5