Art. 13
Convenzione

Art. 13

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In vigore dal 24 mar 1996
1. In materia di bilancio il Consiglio superiore: a) adotta il regolamento finanziario, specificando in particolare le modalità relative alla fissazione e all'esecuzione del bilancio delle Scuole; b) adotta per ogni esercizio il bilancio delle Scuole, conformemente al paragrafo 4; c) approva il rendiconto annuale di gestione e lo trasmette alle autorità competenti delle Comunità europee. 2. Entro il 30 aprile di ogni esercizio, il Consiglio superiore stabilisce uno Stato di previsione delle entrate e delle spese delle Scuole per l'esercizio successivo e lo trasmette senza indugio alla Commissione la quale, basandosi su questo, fissa le necessarie previsioni nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee. L'autorità di bilancio delle Comunità europee stabilisce l'importo del contributo delle Comunità europee nel quadro della sua procedura di bilancio. 3. Il Consiglio superiore trasmette lo Stato di previsione delle entrate e delle spese anche alle altre organizzazioni di diritto pubblico previste all' e agli enti o istituzioni di cui all', il cui contributo finanziario consente di provvedere sostanzialmente al bilancio di una Scuola, affinché essi stabiliscano l'importo del loro contributo. 4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il Consiglio superiore adotta definitivamente il bilancio delle Scuole, adeguandolo se necessario in base al contributo delle Comunità europee nonché delle organizzazioni, degli enti e delle istituzioni di cui al paragrafo 3.
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