Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.
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Convenzione
Art. 8 ARTICOLO 8 1. Fatto salvo l'articolo 28, il Consiglio superiore è costituito dai membri se Art. 9 ARTICOLO 9 1. Salvo nei casi in cui, ai sensi della presente convenzione, è richiesta l'un Art. 10 ARTICOLO 10 Il Consiglio superiore provvede all'applicazione della presente convenzione; a Art. 11 ARTICOLO 11 In materia didattica il Consiglio superiore definisce l'orientamento degli stu Art. 12 ARTICOLO 12 In materia amministrativa il Consiglio superiore: 1) stabilisce lo statuto del Art. 13 ARTICOLO 13 1. In materia di bilancio il Consiglio superiore: a) adotta il regolamento fin Art. 14 ARTICOLO 14 Il Segretario Generale rappresenta il Consiglio superiore e dirige la segreter Art. 15 ARTICOLO 15 Per le esigenze delle Scuole sono istituiti due Consigli d'ispezione: uno per Art. 16 ARTICOLO 16 In ciascun Consiglio d'ispezione ogni Stato membro, parte contraente, è rappre Art. 17 ARTICOLO 17 I Consigli d'ispezione hanno il compito di vigilare sulla qualità dell'insegna Art. 18 ARTICOLO 18 Gli ispettori hanno il compito di: 1) assicurare, per il ciclo di studi di lor Art. 19 ARTICOLO 19 Il Consiglio d'amministrazione previsto all'articolo 7 è costituito dagli 8 me Art. 20 ARTICOLO 20 Il Consiglio d'amministrazione: 1. prepara lo Stato di previsione delle entrat Art. 21 ARTICOLO 21 Il Direttore esercita le proprie funzioni nell'ambito del regolamento generale titolo PRIMO LE SCUOLE EUROPEE
Art. 1 CONVENZIONE RECANTE STATUTO DELLE SCUOLE EUROPEE PREAMBOLO Le ALTI PARTI CONTRAENTI, MEMBR Art. 2 ARTICOLO 2 1. Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, può decidere la creazione Art. 3 ARTICOLO 3 1. L'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine Art. 4 ARTICOLO 4 L'organizzazione didattica delle Scuole si basa sui principi seguenti: 1) gli s Art. 5 ARTICOLO 5 1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonché i diplomi e Art. 6 ARTICOLO 6 A ciascuna Scuola è riconosciuta la personalità giuridica necessaria al consegu titolo SECONDO ORGANI DELLA SCUOLA
Art. 7 ARTICOLO 7 Gli organi comuni a tutte le Scuole sono i seguenti: 1. il Consiglio superiore; titolo TERZO RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE
Art. 22 ARTICOLO 22 È istituito un Comitato del personale, composto da rappresentanti eletti dal c titolo QUARTO ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALLIEVI
Art. 23 ARTICOLO 23 Al fine di assicurare i rapporti fra i genitori degli allievi e le autorità sc titolo QUINTO BILANCIO
Art. 24 ARTICOLO 24 L'esercizio finanziario delle Scuole coincide con l'anno civile. Art. 25 ARTICOLO 25 Il bilancio delle Scuole è alimentato mediante: 1) i contributi versati dagli titolo SESTO CONTROVERSIE
Art. 26 ARTICOLO 26 La Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a conoscere Art. 27 ARTICOLO 27 1. È istituita una Camera dei ricorsi. 2. La Camera dei ricorsi è la sola comp titolo SETTIMO DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 28 ARTICOLO 28 In merito alle Scuole esistenti o da creare conformemente all'articolo 2, il C Art. 29 ARTICOLO 29 Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, può anche negoziare accordi Art. 30 ARTICOLO 30 Il Consiglio superiore può negoziare col Governo del paese in cui la Scuola ha Art. 31 ARTICOLO 31 1. Ciascuna Parte contraente può denunciare la presente convenzione mediante n Art. 32 ARTICOLO 32 La domanda di adesione alla presente convenzione è rivolta per iscritto da ogn Art. 33 ARTICOLO 33 La presente convenzione è ratificata dagli Stati membri, Parti contraenti, in Art. 34 ARTICOLO 34 La presente convenzione annulla e sostituisce lo statuto del 12 aprile 1957 ed Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360
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