Art. 9
Accordo

Art. 9

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In vigore dal 22 mar 1996
Le Autorità competenti, tuttavia, stabiliscono delle autorizzazioni fuori contingente per i: a) trasporti funebri a mezzo di autoveicoli adibiti a tale scopo; b) trasporti di trasloco per mezzo di veicoli appositamente attrezzati a tale scopo; c) trasporti di materiale, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi, di fiere o di feste popolari, come pure quelli destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche o televisive, con riserva della loro riesportazione; d) trasporti di veicoli danneggiati; e) veicoli di soccorso stradale. Qualsiasi modifica alla elencazione sopraindicata può essere fatta d'accordo tra le due Parti contraenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-9