Art. 7
Accordo

Art. 7

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In vigore dal 22 mar 1996
L'autorizzazione preventiva è valida per un viaggio di andata e ritorno. La sua validità non può superare i tre mesi. Tale autorizzazione conferisce al trasportatore il diritto di caricare merci nel viaggio di ritorno, nel rispetto della legislazione sui trasporti in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-7