Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992. 27 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO CONCER Art. 2 ARTICOLO 2 Tutti i trasporti regolari di viaggiatori con autobus tra i due Paesi, o in tra Art. 3 ARTICOLO 3 1. I trasporti regolari di viaggiatori con autobus, vale a dire i servizi che a Art. 4 ARTICOLO 4 1. I trasporti occasionali di viaggiatori con autobus tra i due Paesi o in tran Art. 5 ARTICOLO 5 1. Non sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva ma a una semplice Art. 6 ARTICOLO 6 Tutti i trasporti di merci tra i due Paesi e in transito sui loro territori, ef Art. 7 ARTICOLO 7 L'autorizzazione preventiva è valida per un viaggio di andata e ritorno. La sua Art. 8 ARTICOLO 8 1. Le autorizzazioni sono redatte nelle lingue delle due Parti contraenti e in Art. 9 ARTICOLO 9 Le Autorità competenti, tuttavia, stabiliscono delle autorizzazioni fuori conti Art. 10 ARTICOLO 10 Le imprese di trasporto con sede sul territorio di una Parte contraente non po Art. 11 ARTICOLO 11 Se il peso o le dimensioni del veicolo o del carico superano i limiti consenti Art. 12 ARTICOLO 12 1. Le Autorità competenti possono imporre ai trasportatori soggetti sia alla l Art. 13 ARTICOLO 13 Le imprese di trasporto che effettuano trasporti previsti dal presente Accordo Art. 14 ARTICOLO 14 Ciascuna Parte contraente consente l'entrata sul proprio territorio dei veicol Art. 15 ARTICOLO 15 I membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in fra Art. 16 ARTICOLO 16 Le parti di ricambio destinate alla riparazione di un veicolo che effettua un Art. 17 ARTICOLO 17 Le imprese di trasporto e il loro personale sono tenuti a osservare le disposi Art. 18 ARTICOLO 18 1. Le due parti contraenti assicurano il trasferimento degli utili netti di sp Art. 19 ARTICOLO 19 1. In caso di violazione da parte di un trasportatore delle disposizioni del p Art. 20 ARTICOLO 20 Le Parti contraenti designano le Autorità competenti ad irrogare le misure def Art. 21 ARTICOLO 21 1. Per consentire la buona esecuzione delle disposizioni del presente Accordo, Art. 22 ARTICOLO 22 1. La legislazione interna di ciascuna parte contraente si applica a tutte le Art. 23 ARTICOLO 23 1. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360