Art. 4 · LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

Art. 4

LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

In vigore dal 6 mar 1996
1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall' della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609- bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".
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