Art. 3 · LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

Art. 3

LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

In vigore dal 6 mar 1996
1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".
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