Art. 17 · LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

Art. 17

LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

In vigore dal 6 mar 1996
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonchè per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonchè per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: DINI ------------ Nota all': - Il testo dell'art. 36 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), così come modificato dal presente articolo, è il seguente: Art. 36 (Aggravamento delle sanzioni penali). - 1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonchè per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonchè dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare".
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