Art. 15
LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66
In vigore dal 6 mar 1996
1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto".
Nota all':
- Si trascrive il testo dell'art. 472 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:
"Art. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse). - 1.
Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.
2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.
3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.
3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.
4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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