Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 feb 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione ussa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994.
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