Art. 56 · Fondo di rotazione.
Titolo II

Art. 56

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Fondo di rotazione.

In vigore dal 1 gen 2016
. (Fondo di rotazione). 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche all' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, intese ad aggiornare le procedure di pagamento dei contributi nazionali ivi previste, per un più efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. 3. Il fondo di rotazione di cui al comma 2 è autorizzato ad avvalersi di un apposito conto corrente infruttifero in ECU, aperto presso la Banca d'Italia, finalizzato ad assicurare, con le modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro e per la tipologia di intervento ivi individuata, sia il trasferimento agli aventi diritto delle somme in ECU versate dalle Istituzioni comunitarie, sia la gestione di eventuali importi da riattribuire, in ECU, all'Unione europea. 4. Presso le filiali della Banca d'Italia sono aperti appositi conti correnti infruttiferi in ECU, intestati alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, sui quali affluiscono, per il tramite del conto corrente in ECU aperto presso la Banca d'Italia ed intestato al fondo di rotazione di cui al comma 2, le somme versate in ECU dalle Istituzioni comunitarie secondo le modalità in- dicate dal Ministro del tesoro con i decreti previsti al comma 3.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52#art-56