Art. 55 · Frodi comunitarie.
Titolo II

Art. 55

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Frodi comunitarie.

In vigore dal 25 feb 1996
1. Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente, al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, è istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza - e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie. 2. Con regolamento da emanare ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione concernenti le procedure da seguire per il coordinamento dell'azione di repressione delle frodi comunitarie.
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