Art. 4 · Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare.
Titolo I

Art. 4

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Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare.

In vigore dal 25 feb 1996
(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli , comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell', comma 1, della citata legge n. 86 del 1989.
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