Art. 23 · Sistemi di garanzia dei depositi: criteri di delega.
Titolo IICapo II

Art. 23

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Sistemi di garanzia dei depositi: criteri di delega.

In vigore dal 25 feb 1996
(Sistemi di garanzia dei depositi: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositi tra le condizioni per l'esercizio dell'attività bancaria; b) prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e agli interventi ricadano sulle banche aderenti; c) attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi e di emanare provvedimenti in materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario; d) individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva, le ipotesi nelle quali la garanzia prestata dai sistemi può essere ridotta o esclusa, secondo criteri che abbiano riguardo alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante; e) prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere adeguate forme di pubblicità circa l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositi, nonché l'importo e la portata della copertura fornita dai sistemi stessi; f) prevedere che le succursali di banche extracomunitarie aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.
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