Art. 2 · Partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario.
Titolo I

Art. 2

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Partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario.

In vigore dal 25 feb 1996
(Partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario). 1. Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati per l'attuazione del diritto comunitario l' della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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