Art. 18 · Parità di trattamento.
Titolo IICapo I

Art. 18

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Parità di trattamento.

In vigore dal 25 feb 1996
1. Il Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonché il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, emana, con uno o più regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunità e di promozione di azioni positive. 2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono: a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario; b) a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari per le pari opportunità e la promozione di azioni positive. 3. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo le procedure previste dall' della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea da lui delegato, di concerto con il Ministro competente, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia. I pareri dovranno essere pronunciati entro quaranta giorni dalla richiesta; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
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