Art. 15 · Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega.
Titolo IICapo I

Art. 15

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Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega.

In vigore dal 25 feb 1996
(Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega). 1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all' del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la possibilità di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operatività corrente degli intermediari finanziari; b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni; c) estendere, ai sensi dell' della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell' della presente legge; d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l' del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilità di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee; e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito dall' della direttiva 91/308/CEE ed al Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso, il potere di identificazione da parte dell'autorità consolare italiana dei soggetti operanti dall'estero sarà limitato alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria. 2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell', delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonché il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potrà procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati. 3. Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', al comma 1, le parole: "È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore" sono sostituite dalle seguenti: "È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore"; b) all', il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere superiore a lire venti milioni."; c) all', al comma 2, le parole: ", commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: ", commi 1, 2 e 2-bis".
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