Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 feb 1996
1. Alle intese amministrative di cui all'articolo 13 della convenzione del 1974, come modificato dall'articolo 7 dell'accordo di cui all' della presente legge, provvede il Ministero della sanità, sentiti i Ministeri degli affari esteri e del tesoro.
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