Art. 1 · LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25

Art. 1

LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25

In vigore dal 21 gen 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Norma per l'informazione del consumatore 1. Il termine di cui all', comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, è differito al 30 giugno 1996. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all': - Il testo dell', comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126 (Norme per l'informazione del consumatore) è il seguente: "1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-01-05;25#art-1