Art. 2 · LEGGE 20 dicembre 1995, n. 575

Art. 2

LEGGE 20 dicembre 1995, n. 575

In vigore dal 6 gen 1996
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione, introdotto dall'articolo XXXIII del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981, nonchè in conformità a quanto disposto dall' del protocollo del 6 luglio 1970, dall' del protocollo del 21 novembre 1978, dall'articolo XL del citato protocollo del 12 febbraio 1981 e dall'articolo 28 dell'accordo multilaterale di pari data.
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