Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 1 mar 2006
1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari esteri è designato come Autorità nazionale. 2. Per l'adempimento dei compiti spettanti all'Autorità nazionale, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio di livello dirigenziale che: a) cura i rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, mantiene i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati Parte e stipula gli accordi di impianto; b) promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti; c) presenta annualmente al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione della convenzione e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno; d) riceve i dati delle Amministrazioni interessate circa la produzione, il possesso, l'utilizzo, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione dei composti chimici di cui alla convenzione, anche ai fini del rispetto del contingente previsto per i composti della tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione stessa, nonché quelli relativi al rinvenimento e alla distruzione di armi chimiche; e) informa le Amministrazioni interessate sulla situazione nazionale. 3. Con il regolamento di cui al comma 2, presso il Ministero degli affari esteri è istituito e disciplinato un comitato consultivo presieduto dal capo dell'ufficio di cui al medesimo comma 2 e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonché da rappresentanti delle associazioni industriali di categoria interessate all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione. 4. Per lo svolgimento delle sue attività, il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonché di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unità, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa facoltà può avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unità. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attività di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge. 5. Il Ministero degli affari esteri può richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della convenzione. Esso dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attività dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa.

Note all'articolo

  • La L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni".
  • Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n.51, ha disposto (con l'art. 23-ter, comma 1) che " Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e rinnovati ai sensi dell'art. 25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni. "

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496#art-9