Art. 7
7 / 16In vigore dal 26 nov 1995
1. L'autorità nazionale di cui all' e le amministrazioni interessate assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio degli adempimenti di rispettiva competenza per l'applicazione della presente legge, conformemente alle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali o sul segreto d'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-11-18;496#art-7