Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 22 set 2019
1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione, nonché di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche. 2. Le attività che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte VI dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'. 4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all' del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando è chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.

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urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496#art-3