Art. 21
Convenzione

Art. 21

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In vigore dal 17 nov 1995
Le Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente a richiesta e nella misura autorizzata dalla legislazione nazionale, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-21