Annesso B.6
Art. 1
92 / 142In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO B.6
ANNESSO RELATIVO AGLI EFFETTI PERSONALI DEI VIAGGIATORI ED ALLE
MERCI IMPORTATE A SCOPO SPORTIVO
Articolo primo
Ai fini dell'attuazione del presente Annesso:
a) l'espressione "viaggiatore" significa:
ogni persona che entra temporaneamente nel territorio di una Parte contraente in cui non ha la residenza abituale a fini di turismo, sport, affari, riunioni professionali, motivi di salute, di studio ecc.
b) l'espressione "effetti personali" significa:
tutti gli articoli nuovi o usati, di cui un viaggiatore può ragionevolmente avere bisogno per suo uso personale durante il viaggio, in considerazione di tutte le circostanze di questo viaggio, ad esclusione di ogni merce importata a fini commerciali. Un elenco illustrativo degli effetti personali è riportato nell'Appendice I al presente Annesso;
c) "Merci importate a scopo illustrativo":
articoli sportivi ed altro materiale destinato ad essere utilizzato da viaggiatori nel corso di competizioni o di dimostrazioni sportive o a fini di addestramento sul territorio di ammissione temporanea. Un elenco illustrativo di tali merci figura all'Appendice II al presente Annesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-1-6