Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.
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Convenzione
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULL'AMMISSIONE TEMPORANEA Preambolo LE PARTI CONTRAE Art. 2 Articolo 2 1. Ciascuna Parte contraente si impegna a concedere l'ammissione temporanea all Art. 3 Articolo 3 Ciascun Annesso alla presente Convenzione contiene in linea di massima: a) le d Art. 4 Articolo 4 1. A meno che un Annesso non disponga diversamente, ciascuna Parte contraente h Art. 5 Articolo 5 Fatte salve le operazioni di ammissione temporanea dell'Annesso E, ciascuna Par Art. 6 Articolo 6 Ciascuna Parte Contraente può subordinare l'ammissione temporanea delle merci, Art. 7 Articolo 7 1. Le merci (compresi i mezzi di trasporto) che usufruiscono dell'ammissione te Art. 8 Articolo 8 Ciascuna Parte contraente può a richiesta autorizzare il trasferimento del bene Art. 9 Articolo 9 Di regola la cessazione normale dell'ammissione temporanea ha luogo con la ries Art. 10 Articolo 10 Le merci in ammissione temporanea, compresi i mezzi di trasporto possono esser Art. 11 Articolo 11 Le merci in ammissione temporanea, compresi i mezzi di trasporto possono esser Art. 12 Articolo 12 La cessazione dell'ammissione temporanea può essere ottenuta con l'accordo del Art. 13 Articolo 13 La cessazione dell'ammissione temporanea può essere ottenuta quando le merci v Art. 14 Articolo 14 1. La cessazione dell'ammissione temporanea può essere ottenuta se le merci (c Art. 15 Articolo 15 Ciascuna Parte riduce al minimo gli adempimenti doganali derivanti dalle agevo Art. 16 Articolo 16 1. Se l'ammissione temporanea è subordinata ad una autorizzazione preliminare, Art. 17 Articolo 17 Le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono un minimo di agevolazi Art. 18 Articolo 18 1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione i territori delle Parti Art. 19 Articolo 19 Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano l'attuazione dei div Art. 20 Articolo 20 1. Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporrà i Art. 21 Articolo 21 Le Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente a richiesta e nella misur Art. 22 Articolo 22 1. Un Comitato di gestione è costituito per esaminare l'attuazione della prese Art. 23 Articolo 23 1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti per quanto concerne l'inte Art. 24 Articolo 24 1. Ogni Membro del Consiglio ed ogni Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Art. 25 Articolo 25 1. La presente Convenzione, tutte le firme con o senza riserva di ratifica e t Art. 26 Articolo 26 1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei Membri Art. 27 Articolo 27 All'entrata in vigore di un Annesso alla presente Convenzione che comporta una Art. 28 Articolo 28 1. Per quanto concerne l'attuazione della presente Convenzione, gli Annessi in Art. 29 Articolo 29 1. Si riterrà che ciascuna Parte contraente che accetta un Annesso, accetta tu Art. 30 Articolo 30 1. Ogni Parte contraente può, sia al momento della firma senza riserva di rati Art. 31 Articolo 31 1. La presente Convenzione è stipulata per una durata illimitata. Tuttavia, og Art. 32 Articolo 32 1. Il Comitato di gestione, riunito in conformità con le condizioni previste a Art. 33 Articolo 33 1. Si riterrà che ogni Parte contraente che ratifica la presente Convenzione o Art. 34 Articolo 34 In conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Annesso A
Art. 1 ANNESSO A Annesso relativo ai titoli di ammissione temporanea (Libretti ATA, Libretti CPD) Art. 2 Articolo 2 1. Ciascuna Parte contraente accetta, in luogo dei suoi documenti doganali nazi Art. 3 Articolo 3 1. I titoli di ammissione temporanea saranno conformi ai modelli riportati nell Art. 4 Articolo 4 1. A condizioni e garanzie da essa determinate, ciascuna Parte contraente potrà Art. 5 Articolo 5 1. Le associazioni emittenti non possono rilasciare titoli di ammissione tempor Art. 6 Articolo 6 Sul titolo di ammissione temporanea devono figurare: - il nome dell'associazion Art. 7 Articolo 7 Il termine stabilito per la riesportazione delle merci, compresi i mezzi di tra Art. 8 Articolo 8 1. Ciascuna associazione garante garantisce alle Autorità doganali della Parte Art. 9 Articolo 9 1. Libretto ATA a) Le associazioni garanti hanno un termine di sei mesi a decor Art. 10 Articolo 10 1. La prova della riesportazione di merci, compresi i mezzi di trasporto, impo Art. 11 Articolo 11 Nei casi di cui all'articolo 10 paragrafo 2 del presente Annesso le autorità d Art. 12 Articolo 12 I visti dei titoli di ammissione temporanea utilizzati alle condizioni previst Art. 13 Articolo 13 In caso di distruzione, di perdita o di furto di un titolo di ammissione tempo Art. 14 Articolo 14 1. Qualora sia previsto che l'operazione di ammissione temporanea si protragga Art. 15 Articolo 15 Quando si applica il paragrafo 3 dell'articolo 7 della presente Convenzione, l Art. 16 Articolo 16 In caso di frodi, contravvenzioni o abusi, le Parti contraenti hanno diritto n Art. 17 Articolo 17 Sono ammessi in franchigia del dazio di importazione, e senza essere soggetti Art. 18 Articolo 18 1. Le Parti contraenti possono formulare una riserva, alle condizioni previste Art. 19 Articolo 19 1. Alla sua entrata in vigore il presente Annesso in conformità con le disposi Annesso B.1
Art. 1 ANNESSO B. 1 ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI DESTINATE AD ESSERE PRESENTATE O UTILIZZATE IN ES Art. 2 Articolo 2 1. Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformità con l'articolo 2 della Art. 3 Articolo 3 Per tutto il tempo in cui beneficiano delle agevolazioni previste dalla present Art. 4 Articolo 4 1. Il termine di riesportazione delle merci importate destinate ad essere prese Art. 5 Articolo 5 1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione Art. 6 Articolo 6 1. All'atto dell'importazione e della riesportazione, sarà effettuato il contro Art. 7 Articolo 7 I prodotti accessoriamente ottenuti durante l'esposizione da merci importate te Art. 8 Articolo 8 Ciascuna Parte contraente ha diritto di formulare una riserva alle condizioni p Art. 9 Articolo 9 All'atto della sua entrata in vigore il presente Annesso in conformità con l'ar Annesso B.2
Art. 1 ANNESSO B. 2 Annesso relativo al materiale professionale Articolo primo Ai fini dell'attua Art. 2 Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformità con l'articolo 2 della pre Art. 3 Articolo 3 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Anness Art. 4 Articolo 4 1. L'ammissione temporanea di materiali di produzione e dei servizi trasmessi v Art. 5 Articolo 5 Il termine di riesportazione del materiale professionale è di almeno dodici mes Art. 6 Articolo 6 Ciascuna Parte contraente ha diritto di rifiutare o di ritirare il beneficio de Art. 7 Articolo 7 Le Appendici al presente Annesso sono parte integrante di esso. Art. 8 Articolo 8 All'atto della sua entrata in vigore il presente Annesso, in conformità con l'A Annesso B.3
Art. 1 ANNESSO B. 3 ANNESSO RELATIVO A CONTENITORI, PIATTAFORME DI SCARICO, IMBALLAGGI, CAMPIONI Art. 2 Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformità con l'articolo 2 della pre Art. 3 Articolo 3 Le disposizioni del presente Annesso non pregiudicano in alcuna maniera le legi Art. 4 Articolo 4 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Anness Art. 5 Articolo 5 1. L'ammissione temporanea di contenitori, piattaforme di scarico ed imballaggi Art. 6 Articolo 6 Il termine di riesportazione delle merci importate nel quadro di un'operazione Art. 7 Articolo 7 Ciascuna Parte contraente ha diritto di formulare una riserva alle condizioni d Art. 8 Articolo 8 Le Appendici al presente Annesso sono parte integrante di quest'ultimo. Art. 9 Articolo 9 All'atto della sua entrata in vigore, il presente Annesso, in conformità con l' Annesso B.4
Art. 1 ANNESSO B.4 ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE NEL QUADRO DI UN'OPERAZIONE DI PRODUZION Art. 2 Articolo 2 Le merci importate nel quadro di un'operazione di produzione, beneficiano dell' Art. 3 Articolo 3 Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso: Art. 4 Articolo 4 1. Il termine di riesportazione delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1 Annesso B.5
Art. 1 ANNESSO B.5 ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI EDUCATIVI, SCIENTIFICI O CULTURA Art. 2 Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della prese Art. 3 Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato: a) le Art. 4 Articolo 4 L'ammissione temporanea di materiale scientifico e didattico e di materiale per Art. 5 Articolo 5 Il termine per la riesportazione delle merci importate a fini educativi, scient Art. 6 Articolo 6 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizio Art. 7 Articolo 7 Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante. Art. 8 Articolo 8 Al momento della sua entrata in vigore del presente allegato, conformemente all Annesso B.6
Art. 1 ANNESSO B.6 ANNESSO RELATIVO AGLI EFFETTI PERSONALI DEI VIAGGIATORI ED ALLE MERCI IMPORTAT Art. 2 Articolo 2 Gli effetti personali e le merci importate a scopo sportivo beneficiano dell'am Art. 3 Articolo 3 Alla fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso Art. 4 ARTICOLO 4 1. L'ammissione temporanea degli effetti personali è concessa senza bisogno di Art. 5 ARTICOLO 5 1. La riesportazione degli effetti personali ha luogo al più tardi quando la pe Art. 6 ARTICOLO 6 Le appendici al presente Annesso sono parte integrante di esso. Art. 7 Articolo 7 All'atto della sua entrata in vigore, il presente Annesso abrogherà e sostituir Annesso B.7
Art. 1 ANNESSO B.7 ANNESSO RELATIVO AL MATERIALE DI PROPAGANDA TURISTICA Articolo 1 Ai fini dell' Art. 2 Articolo 2 Il materiale di propaganda turistica beneficia dell'ammissione temporanea confo Art. 3 Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato il mate Art. 4 Articolo 4 Il termine per la riesportazione del materiale di propaganda turistica è di alm Art. 5 Articolo 5 L'ammissione in franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione è accordata Art. 6 Articolo 6 L'appendice del presente allegato ne costituisce parte integrante. Art. 7 Articolo 7 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisc Annesso B.8
Art. 1 ANNESSO B.8. ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN REGIME DI TRAFFICO FRONTALIERO Artic Art. 2 Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della prese Art. 3 Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato: a) le Art. 4 Articolo 4 1. L'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontali Art. 5 Articolo 5 1. Il termine per la riesportazione delle merci importate in regime di traffico Annesso B.9
Art. 1 ANNESSO B.9. ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI UMANITARI Articolo 1 Ai fini del Art. 2 Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della prese Art. 3 Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) le Art. 4 Articolo 4 1. Per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio devono poter essere acce Art. 5 Articolo 5 1. Il termine per la riesportazione del materiale medico-chirurgico e di labora Annesso C
Art. 1 ANNESSO C ANNESSO CONCERNENTE I MEZZI DI TRASPORTO Articolo 1 Ai fini dell'applicazione de Art. 2 Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della prese Art. 3 Articolo 3 Le normali operazioni di manutenzione e le riparazioni dei mezzi di trasporto d Art. 4 Articolo 4 1. I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei mezzi di tr Art. 5 Articolo 5 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) i m Art. 6 Articolo 6 L'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è concessa senza che venga richi Art. 7 Articolo 7 Nonostante le disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato: a) i mezzi di Art. 8 Articolo 8 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare o di revocare il beneficio Art. 9 Articolo 9 1. La riesportazione dei mezzi di trasporto per uso commerciale avviene una vol Art. 10 Articolo 10 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizi Art. 11 Articolo 11 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituis Annesso D
Art. 1 ANNESSO D ANNESSO RELATIVO AGLI ANIMALI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente Art. 2 Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della prese Art. 3 Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) gli Art. 4 Articolo 4 1. L'ammissione temporanea degli animali da tiro di cui all'articolo 3, lettera Art. 5 Articolo 5 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condi Art. 6 Articolo 6 Il termine per la riesportazione degli animali è di almeno dodici mesi a decorr Art. 7 Articolo 7 L'appendice del presente allegato ne costituisce parte integrante. Annesso E
Art. 1 ANNESSO E ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN SOSPENSIONE PARZIALE DEI DAZI E DELLE T Art. 2 Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea in sospensione parziale conformemente al Art. 3 Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato le merc Art. 4 Articolo 4 Ciascuna Parte contraente può redigere un elenco delle merci ammesse al o esclu Art. 5 Articolo 5 L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a titolo del presen Art. 6 Articolo 6 L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da riscuotere non deve, in al Art. 7 Articolo 7 1. La riscossione dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibil Art. 8 Articolo 8 Il termine per la riesportazione delle merci importate in sospensione parziale Art. 9 Articolo 9 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizio Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360
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