Art. 12 · SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Accordo

Art. 12

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SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In vigore dal 17 nov 1995
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Qualsiasi controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che le Parti in conflitto non abbiano potuto risolvere per via negoziale o in altro modo, sarà sottoposta ad arbitrato qualora una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richieda e sarà a tal fine deferita ad uno o più arbitri scelti di comune accordo tra le Parti in conflitto. Se le Parti in conflitto, entro tre mesi a decorrere dalla data di richiesta di arbitrato, non riescono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di dette Parti potrà domandare al Segretario Generale delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale la controversia sarà deferita per decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformità con il paragrafo 1 di cui sopra sarà vincolante per le Parti contraenti in conflitto.
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