Accordo
Art. 10
10 / 21ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 17 nov 1995
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui i Governi di otto Stati avranno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che una o più linee della rete ferroviaria internazionale di trasporto combinato colleghino ininterrottamente i territori di almeno quattro degli Stati che hanno depositato tale strumento.
2. Se tale condizione non è soddisfatta, l'Accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione con cui si adempie alla suddetta condizione.
3. Per ciascun Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo l'inizio del periodo di 90 giorni specificato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito di tale strumento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;478#art-a-10