Accordo
Art. XXIV
24 / 24In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO XXIV
1 - Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo che le parti contraenti si siano notificate, per via diplomatica, l'esecuzione delle procedure previste, conformemente alle proprie disposizioni costituzionali.
2 - Il presente Accordo sarà valido per un anno. In seguito sarà rinnovato annualmente per tacito accordo, salvo comunicazione, dell'una delle Parti contraenti, da notificare al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo in corso.
Fatto a Tunisi, il 28. 11. 1990
in tre originali, di cui uno in
lingua araba, uno in lingua italiana
e l'altro in lingua francese,
il testo francese fa fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica tunisina Repubblica Italiana
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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