Art. XXIV
Accordo

Art. XXIV

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In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO XXIV 1 - Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo che le parti contraenti si siano notificate, per via diplomatica, l'esecuzione delle procedure previste, conformemente alle proprie disposizioni costituzionali. 2 - Il presente Accordo sarà valido per un anno. In seguito sarà rinnovato annualmente per tacito accordo, salvo comunicazione, dell'una delle Parti contraenti, da notificare al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo in corso. Fatto a Tunisi, il 28. 11. 1990 in tre originali, di cui uno in lingua araba, uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese, il testo francese fa fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica tunisina Repubblica Italiana Parte di provvedimento in formato grafico
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