Accordo
Art. XXIII
23 / 24In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO XXIII
Il presente Accordo non potrà annullare gli impegni internazionali già presi dall'una o dall'altra Parte contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-xxiii