Art. XXI
Accordo

Art. XXI

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In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO XXI 1 - Ciascuna delle Parti contraenti, sulla base della reciprocità, garantisce all'altra Parte contraente il libero trasferimento, in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio previsto per le operazioni correnti in vigore il giorno del trasferimento, del saldo delle entrate e delle uscite derivanti dalle operazioni effettuate nel quadro del presente Accordo, conformemente alla regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. 2 - Nessun trasferimento sarà sottoposto a imposte, limitazioni, imposizioni, tasse o ritardi.
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