Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990. 28 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. I ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN Art. II ARTICOLO II 1 - Tutti i trasporti di merci effettuati in conto terzi o in conto proprio tr Art. III ARTICOLO III 1 - L'autorizzazione al trasporto internazionale di merci consente l'ingresso Art. IV ARTICOLO IV Le seguenti categorie di trasporto non sono soggette al regime dell'autorizzaz Art. V ARTICOLO V 1 - Le autorizzazioni necessarie ai veicoli tunisini che circolano sul territor Art. VI ARTICOLO VI Le autorizzazioni di cui all'articolo V sono di due tipi: a) Autorizzazioni va Art. VII ARTICOLO VII Le autorizzazioni citate nel presente Accordo debbono essere visitate, all'in Art. VIII ARTICOLO VIII 1 - Se i veicoli utilizzati per il trasporto di merci superano, a vuoto o a Art. IX ARTICOLO IX I conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, nonché i veicoli e le merci t Art. X ARTICOLO X I trasportatori domiciliati nel territorio di una della Parti contraenti non so Art. XI ARTICOLO XI 1 - Ciascuna delle Parti contraenti autorizza l'ingresso sul proprio territori Art. XII ARTICOLO XII 1 - Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono impo Art. XIII ARTICOLO XIII I combustibili e i carburanti contenuti nei normali serbatoi del veicolo son Art. XIV ARTICOLO XIV 1 - I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo che effettua Art. XV ARTICOLO XV 1 - I veicoli stradali immatricolati nel territorio di una delle parti contrae Art. XVI ARTICOLO XVI I conducenti sono tenuti a presentare i documenti che, conformemente alle dis Art. XVII ARTICOLO XVII Le Autorità competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo Art. XVIII ARTICOLO XVIII 1 - Le Autorità competenti delle Parti contraenti controllano che i traspor Art. XIX ARTICOLO XIX 1 - Ciascuna delle Parti contraenti farà conoscere per via diplomatica, all'a Art. XX ARTICOLO XX I veicoli che effettuano i trasporti previsti dal presente Accordo debbono, al Art. XXI ARTICOLO XXI 1 - Ciascuna delle Parti contraenti, sulla base della reciprocità, garantisce Art. XXII ARTICOLO XXII Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del pr Art. XXIII ARTICOLO XXIII Il presente Accordo non potrà annullare gli impegni internazionali già pres Art. XXIV ARTICOLO XXIV 1 - Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo che le parti contra Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360