Art. 7 · LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

Art. 7

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

In vigore dal 19 apr 2017
(Piani di risanamento acustico) 1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all', comma 1, lettera g), nonchè nell'ipotesi di cui all', comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all', comma 1, lettera i), e all', comma 5. 2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere: a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell', comma 1, lettera a); b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. 3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell', comma 1, lettera b). 4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all', comma 1, lettera h). 5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal consiglio comunale ed è trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all', comma 3, del predetto decreto. 5-bis. In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all', comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.
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