Art. 8 · LEGGE 8 agosto 1995, n. 335

Art. 8

LEGGE 8 agosto 1995, n. 335

In vigore dal 17 ago 1995
(Finanziamento) 1. Il primo periodo del comma 2 dell' del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: "Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori": 2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall' della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.
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