Art. 3
In vigore dal 2 ago 1995
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 luglio 1995
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCOGNAMIGLIO PASINI
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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