Art. 7 · UTILI DELLE IMPRESE
Convenzione

Art. 7

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UTILI DELLE IMPRESE

In vigore dal 2 ago 1995
UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma solo nella misura in cui detti utili sono attribuibili: (a) a detta stabile organizzazione; (b) alle vendite effettuate nell'altro Stato di merci della stessa o analoga natura di quelle vendute per il tramite di detta stabile organizzazione; o (c) alle altre attività d'impresa svolte in detto altro Stato di una stessa o analoga natura di quelle svolte per il tramite di detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche od analoghe in condizioni identiche od analoghe ed in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce stabile organizzazione. In ogni caso, se non è possibile determinare l'esatto ammontare degli utili attribuibili alla stabile organizzazione o se il suo accertamento presenta difficoltà eccezionali, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione possono essere valutati su di una base ragionevole. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per l'attività industriale e commerciale della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci da esportare a favore dell'impresa di cui è una stabile organizzazione. 5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-7