Convenzione
Art. 28
28 / 31ATTIVITÀ DIPLOMATICHE E CONSOLARI
In vigore dal 2 ago 1995
ATTIVITÀ DIPLOMATICHE E CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-28