Art. 22 · STUDENTI E APPRENDISTI
Convenzione

Art. 22

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STUDENTI E APPRENDISTI

In vigore dal 2 ago 1995
STUDENTI E APPRENDISTI 1. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente unicamente: a) in qualità di studente presso un'università, collegio od altro istituto d'istruzione riconosciuto in detto altro Stato contraente, o b) in qualità di apprendista, o c) ai fini di studio, ricerca o formazione professionale, in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un assegno o premio di un'organizzazione governativa, religiosa, assistenziale, scientifica o d'istruzione, è esente da imposizione in detto altro Stato contraente: i) per le remunerazioni e per tutte le somme ricevute dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale; ii) per le borse di studio, assegni o premi; e iii) per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente per un periodo di tempo necessariamente richiesto per il completamento degli studi, della ricerca o della formazione professionale, a seconda dei casi. 2. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore ad un anno alle dipendenze di, o sotto contratto presso un'impresa di detto primo Stato contraente o delle organizzazioni indicate al paragrafo 1, con lo scopo principale di acquisire esperienze tecniche, professionali o commerciali, da una persona diversa da detta impresa od organizzazione, è esente da imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente nel periodo considerato purchè tali remunerazioni non eccedano nell'anno 5.000.000 di lire italiane o l'equivalente in rupie indiane, a seconda dei casi.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-22