Art. 18 · ARTISTI ED ATLETI
Convenzione

Art. 18

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ARTISTI ED ATLETI

In vigore dal 2 ago 1995
ARTISTI ED ATLETI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio, della televisione, o come musicista, o in qualità di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualità è attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, detto reddito può, nonostante le disposizioni degli , essere tassato nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, il reddito proveniente dalle prestazioni che un'artista dello spettacolo o uno sportivo residente di uno Stato Contraente esercita personalmente ed in tale qualità nell'altro Stato Contraente, è imponibile soltanto nel detto primo Stato Contraente, se le attività esercitate nell'altro Stato Contraente sono totalmente o quasi finanziate con fondi pubblici del primo Stato Contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 e degli , quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualità in uno Stato Contraente è attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, tale reddito è imponibile solo nell'altro Stato Contraente se detta altra persona è in tutto o quasi finanziata con fondi pubblici di detto primo Stato, di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-18