Protocollo
Art. 2
84 / 95In vigore dal 28 lug 1995
1. Il presente Protocollo sarà aperto fino al 1 marzo 1974 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 e dell'Accordo europeo che completa questa Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971, o che vi hanno aderito, che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, oppure ammessi a partecipare alla Commissione a titolo consultivo in conformità con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione.
2. Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica dopo che lo Stato interessato avrà ratificato la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonché l'Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971 o vi avrà aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo rimarrà aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e che è Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonché all'Accordo europeo che completa tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-p-2