Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 28 lug 1995
1. Per facilitare la comprensione internazionale dei segnali, il sistema di segnaletica definito nella presente Convenzione è basato su forme e colori caratteristici di ciascuna categoria di segnali, così come, ogni qualvolta sia possibile, sull'utilizzazione di simboli espressivi invece di iscrizioni. Nel caso in cui le Parti contraenti riterranno necessario apportare delle modifiche ai simboli previsti, dette modifiche non dovranno cambiare le loro caratteristiche essenziali. 2. Le Parti contraenti che desiderano adottare, in conformità con le disposizioni del capoverso a)ii del paragrafo 1 dell' della presente Convenzione, un segnale o un simbolo non previsto dalla Convenzione dovranno fare il possibile per ricercare un accordo a livello regionale per questo nuovo segnale o simbolo. 3. Nulla nella presente Convenzione vieta di aggiungere, per agevolare l'interpretazione dei segnali, una iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto i segnali oppure all'interno di un pannello rettangolare che inglobi il segnale; una tale iscrizione può essere posta ugualmente sul segnale stesso se la comprensione di quest'ultimo non venga ostacolata per i conducenti incapaci di comprendere l'iscrizione. 4. Nel caso in cui le autorità competenti ritengano utile precisare il significato di un segnale o di un simbolo oppure, per i segnali di prescrizione, di limitarne la portata a talune categorie di utenti della strada o a determinati periodi di tempo e, dove le indicazioni necessarie non possano essere date da un simbolo addizionale o da cifre nelle condizioni definite negli allegati della presente Convenzione, sarà apposta una iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto il segnale, senza pregiudicare la possibilità di sostituire o completare dette iscrizioni da uno o più simboli espressivi posti nello stesso pannello. 5. Le iscrizioni previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo saranno fatte in lingua nazionale, oppure in una o più lingue nazionali e, inoltre, se la Parte contraente in questione lo ritiene opportuno, soprattutto nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308#art-c-8