Art. 56
Convenzione

Art. 56

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In vigore dal 28 lug 1995
L'originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell' della presente Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Vienna, l'8 novembre 1968.
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